Circolare 2_2010

Circolare 2/2010 – Marzo 2010
Nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010.

A) Novità nell’invio dei Modelli Intracee a partire dal 01 Gennaio 2010

 

Il Decreto Ministeriale del 22/02/2010 determina le nuove regole per l’invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con validità dal 1° Gennaio 2010.

 

1) La prima novità riguardante le operazioni intracomunitarie è quella relativa alla periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi.

 

Infatti dal 1° gennaio 2010 gli elenchi si devono presentare con cadenza:

 

  • Mensile

 

  • Trimestrale

per i soggetti che hanno realizzato un ammontare complessivo di operazioni nei 4 trimestri precedenti non superiore ai 50.000,00 Euro;

 

N.B.

E’ stata abrogata la modalità di presentazione annuale degli elenchi riepilogativi, prevista fino all’anno 2009.

 

 

2) La seconda novità del Decreto Ministeriale riguarda le operazioni intracomunitarie per le quali presentare gli elenchi:

 

–         Cessioni intracomunitarie di beni;

–         Acquisti intracomunitari di beni;

–         Prestazioni di servizi (diverse da quelle riguardanti prestazioni di sevizi rese su beni immobili situati nel territorio italiano)

 

3) La terza novità riguarda la modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni Intracee.

 

–         Gli elenchi si devono presentare con modalità telematica all’Agenzia delle Dogane, entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

 

Sono previste due possibilità per l’invio degli elenchi riepligoativi:

  • Il soggetto obbligato provvede autonomamente alla trasmissione, scaricando il software dall’agenzia delle dogane e procurandosi i codici per accedere al servizio.
  • Il soggetto obbligato delega un altro soggetto (ad esempio lo Studio Zoppi) ad effettuare la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi.

 

N.B.

Secondo quanto indicato nella circolare 5/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate eventuali violazioni nella compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 non saranno sanzionate se sanate con l’invio, entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi integrativi

 

4) Un’ulteriore novità è quella relativa al contenuto degli elenchi da presentare.

 

–         Per coloro che effettuano la presentazione degli elenchi con cadenza trimestrale, è necessario presentare i modelli Intra compilando la parte fiscale delle singole fatture (P.iva, , importo, codice di nomenclatura)

 

–         Per coloro che effettuano la presentazione degli elenchi con cadenza mensile, è necessario presentare i modelli Intra compilando sia la parte fiscali (come per i trimestrali) che la parte statistica (modalità di pagamento, paese di origine del prodotto, paese di destinazione).

 

 

Pertanto nel corso dell’anno i soggetti titolari di partita iva, che intendono affidare l’incarico della trasmissione allo Studio Zoppi,  dovranno far pervenire  allo studio Zoppi tutte le fatture riguardanti operazioni di acquisti, di cessioni e di prestazioni di servizi intercorse con i soggetti comunitari, facendo particolare attenzione all’ammontare delle fatture per poter determinare la periodicità di consegna.

Infatti sarà cura del cliente verificare e comunicare se nel periodo è stata superata la soglia dei 50.000,00 Euro trimestrali dal momento che ciò comporta la presentazione mensile dei modelli Intrastat.

 

E’ necessario quindi che le fatture riguardanti le operazioni con soggetti comunitari vengano monitorate con particolare riguardo da parte del cliente e che vengano consegnate allo Studio Zoppi entro i termini per l’invio della dichiarazione Intrastat.

 

Costi del servizio

 

1)  Il costo del servizio di trasmissione telematica del prospetto Intra “già compilato dal cliente” è pari ad Euro 50,00 per singolo modulo.

E’ previsto un costo aggiuntivo di 10,00 Euro per ogni pagina del modulo oltre la prima.

2) Il costo del servizio di “compilazione e di trasmissione” del prospetto Intra da parte dello Studio Zoppi è pari ad Euro 100,00 per singolo modulo.

E’ previsto un costo aggiuntivo di 25,00 Euro per ogni pagina del modulo oltre la prima.

 

 

 

B) LA TERRITORIALITA’ AI FINI IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL’AMBITO COMUNITARIO a partire dal 01/01/2010

 

 

Art 7 Ter del DPR 633 del 1972

Nuova Regola Generale di territorialità dal 1° Gennaio 2010:

 

  • Prestazioni di servizi B2B (Business to Business cioè verso soggetti passivi di imposta).

Luogo di tassazione: si passa dalla tassazione nello stato del prestatore alla regola della tassazione nello Stato del committente.

 

  • Prestazioni di servizi B2C (Business to Consumer cioè verso soggetti privati): permane il criterio di tassazione nel luogo di stabilimento del prestatore.

L’emissione della fattura deve avvenire con l’applicazione dell’Iva.

 

 

Lo stesso articolo 7-ter al secondo comma qualifica come soggetti passivi, ai soli fini delle prestazioni servizi:

 

a)  le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ed acquistano i servizi per l’esercizio della loro attività

b)  le società ed enti commerciali

c)  enti non commerciali che esercitano attività commerciali

d) enti non commerciali che non esercitano attività commerciali ma hanno un numero di partita Iva.

 

Luogo di Stabilimento:

 

1)    Si considera stabilito nel territorio dello Stato il soggetto che ivi ha il domicilio (sede legale)

2)    Il soggetto che ha la residenza (sede effettiva) e non ha stabilito il domicilio all’estero

3)    Il soggetto si considera residente nello Stato limitatamente alle prestazioni rese o ricevute attraverso una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

 

1) Servizi e Territorialità nelle prestazioni Business to Business

– Regola Generale

 

 

Servizi Generici:

Modifica radicale del luogo di effettuazione, si passa dal domicilio del prestatore a quello del committente;

 

Servizi su beni mobili:

Se il committente è soggetto passivo comunitario (anche extracomunitario) l’operazione è sempre “esclusa” e non più “non imponibile”, non c’è differenza tra lavorazioni comunitarie ed altre lavorazioni;

 

Intermediazioni:

– Sono sempre “escluse Iva” le prestazioni commissionate da soggetti passivi comunitari ed extracomunitari,

– Sono sempre in Iva le intermediazioni commissionate da imprese italiane

– Sono incluse tutte le intermediazioni (ad eccezione di quelle su beni immobili)

 

Trasporti:

Si considerano sempre “escluse Iva” e non più “non imponibili” se il committente è soggetto passivo di imposta, indipendentemente se trasporto comunitario, internazionale, nazionale.

 

Prestazioni accessorie ai trasporti:

Non c’è più differenza tra operazioni accessorie ai trasporti comunitari ed altre operazioni accessorie, se il committente è soggetto passivo (anche extracomunitario) l’operazione è sempre “esclusa” e non più “non imponibile”

 

Noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto:

Le regola generale è quella del domicilio del committente

 

Servizi Particolari:

(Consulenze, pubblicità, diritti immateriali, operazioni finanziarie, prestito di personale, noleggio diverso dai mezzi di trasporto):  vale la regola generale del domicilio del committente;

 

 

Servizi Elettronici:

Vale la regola del domicilio del committente;

 

Telecomunicazioni:

Vale la regola del domicilio del committente;

 

 

2) Deroghe alle prestazioni di servizio Business to Business:

 

Prestazioni relative agli immobili:

Vale la regola del luogo in cui si trovano gli immobili;

 

Prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili:

vale la regola del luogo dove le operazioni vengono materialmente svolte;

 

Trasporto Passeggeri:

Vale la regola del luogo in cui avviene il trasporto.

 

Obblighi strumentali:

 

– Prestazioni Effettuate (B2B) Business to Business:

 

Regola Generale:

la fattura sarà regolarmente emessa dall’impresa italiana senza indicazione dell’IVA (indicando l’articolo 7-ter come causa di esclusione) e integrata da parte del committente straniero con l’importo dell’imposta sul valore aggiunto; il medesimo committente straniero compilerà nei suoi registri contemporaneamente l’IVA a credito e quella a debito.

 

– Prestazioni Ricevute (B2B) Business to Business:

 

Regola Generale:

Metodo del Reverse Charge:

la fattura ricevuta viene integrata con l’iva, con obbligo di trasmissione del  modello Intra se ricevute da committenti comunitari.

 

 

Reverse Charge:

 

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o Reverse Charge) comporta che il destinatario della prestazione (il committente), se soggetto passivo d”imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del prestatore.

In base alle nuove regole, il committente soggetto passivo deve integrare la fattura emessa dal cedente o dal prestatore evidenziando l’Iva relativa al corrispettivo della prestazione.

Il committente si rende così debitore dell’imposta indicata in fattura ma, in virtù della sua contestuale annotazione nel registro acquisti e nel registro vendite, non procede al suo materiale versamento.

Entro il mese di ricevimento della fattura, o nei 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese, egli deve inoltre annotare la stessa nel registro Iva vendite (articolo 23 del Dpr 633/1972).

In contemporanea, deve annotare la fattura integrata nel registro acquisti (articolo 25 del Dpr 633/1972).

 

Esempio

Il committente deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota Iva (es. 20 per cento) e dell’ammontare complessivo dell’Iva (es. euro 1.000), nonché annotarla:

– nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, (di cui agli artt. 23 o 24 del decreto Iva);

– nel registro degli acquisti, (di cui all’art. 25 del decreto Iva).

La scrittura contabile è la seguente:

 

DIVERSI                                         DIVERSI

 

COSTI PER SERVIZI            5.000

IVA C/ACQUISTI                  1.000

                                                        DEBITI V/FORNITORE CEE         5.000

                                                        IVA C/VENDITE                              1.000

 

 

L’indicazione dei conti “Iva a credito” ed “Iva a debito” deriva dalla

registrazione della fattura:

– sia nel registro degli acquisti, per la detrazione dell’Iva;

– sia nel registro delle fatture emesse, per il versamento dell’Iva.

 

 

Studio Zoppi