Circolare 1_2010

Circolare 1/2010 – Gennaio 2010
Nuovo regime di compensazione dei crediti Iva a partire dal 01 Gennaio 2010.
 


Compensazione dei crediti IVA

 

La nuova disciplina relativa alle compensazioni dei crediti Iva annuali riguarda i soli casi in cui il contribuente compensi nel modello F24 il credito Iva con i versamenti di altri tributi, contributi e premi.

Le nuove norme sono invece irrilevanti nel caso in cui il contribuente esegua la compensazione Iva su Iva (c.d. compensazione verticale).

 

Di seguito riportiamo le tre possibili tipologie di compensazione:

 

1) Compensazione di credito Iva fino a 10.000,00 Euro per anno

 

Per i crediti annuali Iva di importo fino a 10.000,00 Euro, rimangono ferme le regole vigenti che permettono di usare i crediti in compensazione a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito, anche se la dichiarazione annuale sarà presentata successivamente (di norma entro il 30 settembre 2010).

A tal proposito il contribuente che intende compensare un credito Iva inferiore a 10.000,00 Euro può compensare il suddetto credito già a partire dal mese di Gennaio 2010.

La compensazione è possibile a condizione che il contribuente indichi l’importo del credito Iva nel modello F24 con il codice 6099 e l’anno di riferimento 2009; è indispensabile che tale importo non sia superiore al credito che successivamente verrà riportato in dichiarazione annuale.

La nuova normativa stabilisce che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti venga punito con la sanzione dal 100% al 200%.

 

2) Compensazione di credito Iva superiore a 10.000,00 Euro ma inferiore a 15.000,00 Euro per anno

 

Per quanto concerne la compensazione del credito Iva di importo superiore ai 10.000,00 Euro ma inferiore ai 15.000,00 Euro, si applicano le seguenti regole:

 

–         E’ necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione iva annuale.

A partire dall’anno 2010, infatti, la dichiarazione IVA si potrà presentare in modo autonomo rispetto al modello UNICO e potrà essere predisposta a partire dal 1° febbraio 2010.

–         Il credito annuale Iva potrà essere portato in compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (dal 16 marzo 2010);

–         Sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione dati annuali Iva, i soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro febbraio;

–         Non è necessario apporre il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (CAF, dottore commercialista, consulente contabile)

 

3) Compensazione di importo superiore ai 15.000,00 Euro annui

 

Per quanto concerne la compensazione del credito Iva di importo superiore ai 15.000,00 Euro, si applicano le seguenti regole:

 

–         E’ necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione iva annuale. A partire dall’anno 2010 anno, infatti, la dichiarazione IVA si potrà presentare in via autonoma rispetto al modello UNICO e potrà essere predisposta a partire dal 1° febbraio 2010.

–         Il credito annuale Iva potrà essere portato in compensazione a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva (dal 16 marzo 2010);

–         E’ necessario apporre il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

L’apposizione del visto potrà essere rilasciata oltre che dai CAF, dai commercialisti, dai consulenti del lavoro, dai soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di commercio aventi i requisiti previsti.

Per le società soggette al controllo contabile, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione dalla quale risulta il credito IVA è sottoscritta dal soggetto che esercita tale funzione, il quale dovrà attestare l’avvenuta esecuzione dei controlli necessari per il rilascio del visto.

 

N.B.

Una novità importante riguarda la presentazione telematica della delega di pagamento con utilizzo del credito Iva in compensazione nel caso in cui i crediti compensati nell’anno siano superiori a 10.000,00 Euro.

In tal caso il pagamento potrà avvenire esclusivamente attraverso il canale Entratel o Fisconline, sia in forma diretta da parte del contribuente, sia tramite incarico ad un intermediario abilitato.

Per questo tipo di delega NON si potranno utilizzare i sistemi di pagamento dell’home banking o del remote banking messi a disposizione dal sistema bancario e postale.

 

Studio Zoppi